CODICE DEONTOLOGICO
Il codice deontologico dell’Associazione Italiana Osteopati Professionisti è aggiornato ad ottobre 2020. I soci, che aderiscono all’associazione si impegnano ad applicare il codice deontologico nella loro attività professionale.
CODICE DEONTOLOGICO DEI SOCI OSTEOPRO
Associazione Italiana Osteopati Professionisti
Principi generali
I Soci OSTEOPRO , in particolare i Soci Ordinari e i Soci Professionali, nell’esercizio della
propria attività ed anche al di fuori di essa, devono uniformare il proprio comportamento
all’osservanza dei doveri di integrità, dignità, rispetto degli individui e decoro.
Il Socio è tenuto alla conoscenza e all’osservanza del presente codice.
Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata l’attività professionale sia in
forma di libera professione che da dipendente, sia in una struttura pubblica che privata.
Il Socio ha l’obbligo della difesa, della cura e del rispetto della vita in ogni sua forma.
Egli esercita la professione senza fare discriminazioni di sesso, di razza, di religione, di
politica e di stato sociale, senza preclusioni o pregiudizi, con coscienza e senso di
responsabilità, nell’ambito delle sue capacità e competenze.
Il Socio valuta autonomamente l’appropriatezza del trattamento Osteopatico in modo attento,
corretto ed adatto al Cliente ed alla disfunzione, secondo i Principi e le Metodologie apprese.
Il Socio deve astenersi da qualsivoglia comportamento che provochi discredito alla
professione; in particolare, non potrà svolgere attività incompatibili con la dignità
professionale ed dovrà tenere chiaramente distinte le eventuali altre attività
complementari alla propria prestazione professionale.
L’attività del Socio deve basarsi su solide conoscenze tecniche, scientifiche e
metodologiche, a tutela della salute fisica e psichica del Cliente.
Il Socio ha l’obbligo di aggiornamento professionale costante e di formazione permanente.
4.
Il Socio deve sempre qualificarsi in modo da evitare ogni possibile equivoco sulla sua
qualifica professionale, utilizzando ed indicando solo i titoli e le mansioni che gli competono.
Il Socio può utilizzare diverse modalità di comunicazione per dare informazioni sulla propria
attività professionale, purché il contenuto e la forma siano in linea con i principi del presente
codice, con la dignità e il decoro dell’attività svolta, e la eventuale pubblicità risponda a criteri di
trasparenza e veridicità.
In ogni caso la comunicazione non deve avere elementi che possano configurarla come
pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa.
Sono comunque consentite l’organizzazione e la sponsorizzazione di eventi formativi,
seminari di studio, corsi di aggiornamento e di convegni in discipline attinenti l’osteopatia sia
se organizzati dai singoli Soci sia se organizzate in collaborazione con altre strutture quali
Scuole di formazione , Associazioni Sportive, Istituzioni pubbliche locali, etc. .
Relazioni con i Clienti
Il rapporto con i Clienti è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima onestà,
correttezza e chiarezza.
Il Socio deve mantenere il segreto sulle informazioni ricevute nell’esercizio della professione,
nonché sui trattamenti svolti o programmati. La comunicazione dei dati riservati è consentita
solo quando richiesta dalla legge e quando autorizzata in modo scritto dall’interessato o dai
suoi legali rappresentanti. Il segreto professionale è esteso anche ai suoi collaboratori, diretti
ed indiretti e il Socio dovrà controllare che questi ultimi vi si adeguino. L’obbligo di
segretezza permane anche in caso di morte del Cliente.
Il Socio deve quindi proteggere la riservatezza dei dati personali e della documentazione
relativa ai suoi Clienti. Deve, inoltre, osservare le norme di legge vigenti in materia di
conservazione ed archiviazione dei dati, con particolare riguardo ai dati sensibili.
6.
Il Socio ha la responsabilità di mantenersi aggiornato sull’evoluzione dell’Osteopatia e di
discipline o tecniche affini o complementari anche tramite la partecipazione ai seminari
di aggiornamento proposti dall’Associazione.
7.
Il Socio deve svolgere la propria attività professionale con la massima diligenza, decidendo
il trattamento da eseguire in base ai sintomi riferiti dal paziente, la loro “storia” e i risultati dei
test di valutazione Osteopatica con l’applicazione rigorosa della metodologia e delle tecniche
apprese, perseguendo il beneficio del Cliente.
A questo scopo, il Socio, dopo aver raccolto dal Cliente in modo dettagliato, le informazioni
necessarie per decidere il tipo di trattamento da eseguire, deve comunicargli il percorso di
trattamento osteopatico scelto, in modo trasparente ed oggettivo, senza creare aspettative di
risultati non realistici.
Il Socio deve inoltre informare il Cliente sui fattori che potrebbero limitare i risultati e i
progressi attesi, nonché agli effetti secondari e/o collaterali del trattamento.
Comunque in nessun caso, il Socio dovrà accettare richieste dal Cliente in contrasto con i
Principi dell’Osteopatia o con l’utilità del trattamento.
Il Socio che si trovi di fronte a situazioni che non rientrino nelle sue competenze, deve
informarne il Cliente.
Il Socio, quando necessario, deve sviluppare e mantenere un contatto multidisciplinare con le
figure sanitarie, nonché se richiesto, collaborare per l’integrazione con altre metodologie
terapeutiche non osteopatiche.
E’ tenuto inoltre ad informare il Cliente sull’esistenza e l’utilizzo di eventuali altri trattamenti
complementari, integrativi o sostitutivi del trattamento osteopatico.
Nel caso in cui il Cliente sia stato inviato da un medico o debba essere inviato presso un
sanitario, il Socio dovrà comunicare con il sanitario stesso e concordare le modalità e la
pianificazione del trattamento osteopatico.
Il Socio deve ricevere dal Cliente il consenso scritto al trattamento osteopatico.
Ove si tratti di minore o di interdetto, il consenso deve essere fornito da un genitore esercente
la potestà parentale o dal tutore.
Il Socio ha la facoltà, nel corso dei trattamenti osteopatici, di rinunciare a prestare il proprio
servizio a favore del Cliente, qualora sia venuto meno il rapporto fiduciario.
I trattamenti osteopatici debbono essere effettuati in locali idonei, predisposti a norma di legge
e con le attrezzature adeguate e l’ambiente di lavoro deve risultare, in ogni caso, decoroso
e conforme alla dignità della professione.
Il Socio può lavorare da solo, in collaborazione o associazione con altri osteopati o figure
sanitarie, in strutture private o pubbliche. È permesso associarsi ad uno o più studi.
Il Socio, durante le sue assenze, può farsi sostituire esclusivamente da un collega diplomato in
Osteopatia.
Il Socio stabilisce, in piena autonomia, i propri onorari, comunicando al Cliente l’importo
degli stessi prima dell’inizio del trattamento.
Il Socio è tenuto a sottoscrivere polizza professionale per la responsabilità civile derivante
dall’esercizio dell’attività professionale con massimali adeguati.
Relazioni con gli altri Soci e con i Colleghi
I Soci devono intrattenere rapporti basati su correttezza e lealtà, in uno spirito di
collaborazione improntato allo sviluppo dell’Osteopatia in generale.
Particolare attenzione deve essere posta nell’evitare di procurare discredito tra colleghi ed
incomprensioni con altre professioni.
Qualsiasi forma di libera e leale competizione è da considerarsi naturale e di stimolo al
progresso della professione, ma deve basarsi esclusivamente sulle competenze personali,
l’esperienza acquisita, la qualità dei trattamenti ed i risultati ottenuti.
Il Socio deve astenersi da ogni forma di concorrenza sleale nei riguardi di altri Soci o di altri
colleghi.
Qualora un Socio venga contattato da un Cliente che sta seguendo un programma di
trattamenti osteopatici presso un altro Socio o collega osteopata, deve informarlo
preventivamente per iscritto prima di assumere l’incarico.
Il Socio non deve in ogni caso compiere atti tendenti a sostituirsi ad altri Soci o colleghi
osteopati.
13.
Il Socio è tenuto ad incontrare qualunque altro Socio, collega, medico o specialista, quando
il consulto gli venga richiesto dal Cliente o dai suoi legali rappresentanti.
Il Socio non deve in nessun caso esprimere apprezzamenti denigratori nei confronti di altri
Soci o colleghi, né esprimente giudizi sugli onorari da loro praticati.
Rapporti con l’Associazione
Il rapporto tra i Soci e l’Associazione deve essere improntato sulla massima trasparenza e
correttezza.
L’Associazione è al servizio dei Soci e ci si aspetta che tutti i Soci contribuiscano
direttamente ed indirettamente all’immagine positiva ed al successo dell’Associazione.
Il Socio è tenuto rispettare quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti emanati dal
Consiglio Direttivo. Il Socio deve avere una residenza certa ed essere quindi sempre
reperibile dall’Associazione.
Il Socio che cambia residenza, si trasferisce in altra provincia o cessa di esercitare
la sua attività, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Associazione al fine della regolare tenuta del Libro dei Soci e dell’aggiornamento del sito internet OSTEOPRO.
Il Socio ha l’obbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti
dall’Associazione e di comunicare lo stato di esercizio della sua attività; deve inoltre avere
un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni scritte o, in mancanza , un
numero di fax.
Il Socio deve collaborare con l’Associazione rispettando e facendo rispettare appieno le
norme deontologiche.
Il Socio ha l’obbligo di segnalare al Consiglio Direttivo comportamenti di altri Soci che siano
in violazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico.
Se il Socio ha accettato mandati o collaborazioni per conto dell’Associazione deve
adempiere con puntualità e diligenza a tutti gli obblighi conseguenti.
La partecipazione attiva dei Soci ad ogni momento associativo è il presupposto del successo
dell’Associazione e garanzia democratica nella stessa. Il Socio che non partecipa ai
seminari di aggiornamento o alle assemblee (nemmeno per delega) senza motivazione,
viene meno ad un preciso dovere deontologico.
Il Socio è tenuto agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico secondo le norme di
legge vigenti. E’ altresì tenuto al versamento della quota associativa annuale ad OSTEOPRO.
Il Socio può recedere dall’Associazione dandone tempestivo avviso tramite lettera
raccomandata alla Segreteria OSTEOPRO. Il recesso non comporta la restituzione della quota
associativa versata né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Nell’ambito di un procedimento disciplinare, qualora l’Associazione richieda al Socio
chiarimenti o informazioni relativi ai fatti ed alle situazioni che hanno portato alla
contestazione di una violazione del codice deontologico, la mancata sollecita risposta del
Socio costituisce illecito disciplinare.
Le Sanzioni per le violazioni del Codice Deontologico
Ad integrazione di quanto già previsto dallo Statuto, la violazione del presente codice
deontologico comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni: l’avvertimento, la censura, la
sospensione temporanea e l’esclusione dall’Associazione.
L’avvertimento e la censura sono sanzioni formali che non incidono sull’attività del Socio, ma
ne deplorano il comportamento. Sono comunicate con lettera del Presidente o del Segretario
esclusivamente all’ interessato. La comunicazione contiene il richiamo relativo alla
violazione compiuta e l’avvertimento che la violazione non si debba più ripetere. La censura
è più grave dell’avvertimento, contiene la formale dichiarazione della violazione e del
conseguente biasimo.
22.
La sospensione e l’esclusione sono sanzioni sostanziali. La sospensione consiste
nell’inibizione per un tempo non inferiore a 30 giorni e non superiore a sei mesi a godere dei
diritti di Socio previsti dallo Statuto, compresa la possibilità di accedere al sito internet OSTEOPRO.
L’esclusione comporta la cessazione dell’appartenenza all’associazione. Tutte le sanzioni
sono comunicate direttamente al Socio interessato; la sospensione e la cancellazione
vengono comunicate anche agli altri Soci nel sito internet OSTEOPRO.
La comunicazione può avvenire in forma orale, quando la decisione sia pronunciata
contestualmente alla convocazione di fronte al Consiglio Direttivo per l’illecito deontologico
oppure tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, che deve essere inviata entro 30
giorni dalla decisione. La sospensione e la cancellazione devono essere sempre comunicate
per iscritto.
La sospensione può essere applicata per il mancato rispetto di quanto previsto dalla Statuto
e dal presente codice deontologico. In caso di ripetute violazioni, che abbiano comportato la
sospensione, potrà essere applicata la sanzione dell’esclusione dall’Associazione.
L’esclusione non può essere deliberata se non per gravi motivi nonché per il mancato
versamento della quota associativa dopo la scadenza del termine per il versamento, a
seguito di due solleciti ed in assenza di giustificati motivi.
Comportano inoltre l’esclusione le gravi violazioni del codice deontologico e dello statuto,
come pure la contemporanea iscrizione ad altra associazione che persegue fini in contrasto
con quelli dello statuto.
La perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Associazione comportano la sospensione
o l’esclusione. Comportano la sospensione e l’esclusione dall’Associazione anche l’aver
riportato condanne penali passate in giudicato.
I Soci che siano stati sospesi o esclusi non possono chiedere la restituzione della quota
associativa né possono esercitare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo e’ l’organo preposto a deliberare e far applicare le sanzioni,
adeguandole al tipo di violazione delle norme deontologiche e dello Statuto.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti o dei comportamenti e devono
considerare tutte le circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare
l’infrazione, nonché la eventuale reiterazione dei comportamenti.
Quando siano mossi più addebiti nell’ambito della stessa contestazione la sanzione dovrà
essere comunque unica.
L’azione disciplinare si prescrive in due anni dalla data della presunta violazione ed il
procedimento deve concludersi entro 12 mesi dalla sua apertura, fatte salvi i casi di
sospensione o interruzione del procedimento.
Il procedimento disciplinare è svolto in maniera trasparente dal Consiglio Direttivo
assicurando la corretta contestazione degli addebiti, il diritto di difesa, la motivazione delle
decisioni e la pubblicità del provvedimento.
Assieme si fa la differenza
Sempre un passo avanti.
OSTEOPRO
OSTEOPRO
Associazione Italiana Osteopati Professionisti